Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto.
Vecchia normativa DM 26 giugno 1984.
Nuova normativa DM 10 marzo 2005 e s.m.
La classe A1 è paragonabile alla vecchia classe 0.
Dalla classe A2 alla classe D sono aggiunti due indici: il primo che specifica la produzione di fumo con conseguente riduzione della visibilità (s1, s2, s3), il secondo che specifica la produzione di gocce e/o particelle ardenti (d0, d1, d2).
Nella classe E può esserci solo l’indice sul gocciolamento. All’aumento del numero aumento la produzione di fumo o il gocciolamento.
Per i pavimenti si riporta il pedice FL, per gli isolanti lineari il pedice L e per i cavi elettrici il pedice CA.